Fiscalità e previdenzaSettembre 2026

Contributi INPS del socio lavoratore di Srl: la Cassazione esclude gli utili non distribuiti

Con dieci sentenze depositate il 16 e 17 settembre 2026 la Sezione Lavoro della Cassazione ha respinto la tesi che l’INPS applica da oltre vent’anni: il reddito dichiarato dalla Srl ai fini IRES non entra nella base contributiva del socio lavoratore finché non gli è fiscalmente imputato. L’articolo, pubblicato su Fisco e Tasse, ne esamina portata e conseguenze operative. Ne riportiamo qui i passaggi essenziali.

Pubblicato su Fisco e Tasse (Maggioli) · 26 settembre 2026 Leggi l’articolo integrale ↗

La tesi dell’Istituto e il principio della Corte

L’art. 3-bis del D.L. 384/1992 commisura il contributo eccedente il minimale alla «totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF». L’INPS, dalla circolare n. 102/2003 fino alle istruzioni 2026, include nella base del socio lavoratore la quota del reddito dichiarato dalla Srl, a prescindere dalla destinazione deliberata. La Cassazione legge invece la norma alla lettera: «denunciati» non significa «conseguibili». Nelle Srl in regime ordinario il reddito resta della società finché un titolo fiscale non lo imputi al socio, cioè con la percezione degli utili o con l’opzione per la trasparenza ex art. 116 TUIR. La mancata distribuzione non è di per sé elusiva, nemmeno per il socio unico, e spetta all’INPS provare l’imputazione del reddito al socio.

Cosa resta fuori, cosa entra, cosa resta aperto

Non cambiano iscrizione e contribuzione sul minimale. Restano fuori dalla base gli utili accantonati a riserva; entra la quota imputata per trasparenza, distribuita o meno. Il nodo aperto è la distribuzione successiva: dal 2018 i dividendi scontano la ritenuta a titolo d’imposta del 26% e non compaiono in dichiarazione, quindi una lettura letterale li escluderebbe anche se percepiti, mentre una lettura fondata sulla percezione aprirebbe il problema della doppia contribuzione sulle riserve già assoggettate con il criterio INPS. Su un reddito IRES di 150.000 euro interamente accantonato, per un socio al 50% la differenza tra il criterio dell’Istituto e quello della Corte si avvicina ai 14.000 euro l’anno.

Le scelte immediate per il socio

Al momento l’INPS non ha recepito le sentenze. Sul quadro RR di Redditi PF 2026, da trasmettere entro il 2 novembre, le strade sono due: adeguarsi subito al principio della Cassazione, accettando l’esposizione a contestazioni fino alla modifica delle istruzioni, oppure seguire la prassi e chiedere poi il rimborso. Sui versamenti pregressi la ripetizione dell’indebito segue la prescrizione decennale, senza interessi e con la cancellazione dell’accredito sulla posizione assicurativa: la convenienza va valutata caso per caso. Sugli avvisi di addebito le sentenze sono un riferimento immediatamente spendibile, entro i quaranta giorni per l’opposizione.

Il lato della società

Il contributo è personale del socio e il bilancio della Srl non ne è toccato, ma la documentazione societaria diventa il materiale probatorio decisivo: la delibera di destinazione dell’utile, i rapporti finanziari tra società e socio (erogazioni prive di causa o utilizzi personali di disponibilità sociali possono assumere rilievo), l’opzione per la trasparenza, da ripensare in chiave contributiva perché attrae la quota nella base a prescindere dalla distribuzione. Per sindaci e revisore il tema entra, indirettamente, nella verifica delle operazioni con soci e amministratori (ISA Italia 550) e della rappresentazione di distribuzioni e crediti verso soci. Le pronunce non provengono dalle Sezioni Unite e non vincolano l’Istituto: fino a un recepimento, o a un intervento del legislatore, il compito del professionista è evitare adeguamenti unilaterali e costruire per tempo la documentazione.

Lo Studio assiste soci e società nella valutazione della posizione contributiva alla luce del nuovo orientamento, nella gestione del quadro RR e delle domande di rimborso, e svolge incarichi di sindaco e revisore in società a ristretta base.

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